ASSOCIAZIONE CULTURALE PROARTE

 

Costituzione – Durata – Scopi

art. 1

L’anno 2005 il giorno 14 il mese di ottobre si è costituita una associazione con la denominazione “ProArte” con sede in S. Benedetto del Tronto in via conquiste n66.
L’associazione ha durata illimitata, salvo il diritto di recesso dei soci.

art. 2

L’associazione non ha scopo di lucro essa intende svolgere attività di promozione dell’arte e della cultura nelle sue multiformi espressioni per conto di privati, di enti pubblici, di associazioni e simili.

SOCI

art. 3

Il numero dei soci è illimitato; possono essere soci tutti coloro (persone fisiche e giuridiche) che garantiscono con il loro apporto il raggiungimento degli scopi sociali.

art. 4

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Esecutivo dichiarando:
Nome, Cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e numero di codice fiscale.
Conoscere e accettare lo Statuto Sociale ed eventuale regolamento interno e versare l’ammontare della quota.

art. 5

Il socio può recedere semplicemente comunicando per mezzo lettera al presidente dell’associazione.

PATRIMONIO SOCIALE

art. 6

Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale non inferiore a 1 euro né superiore al limite massimo consentito dalla legge.
b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione, di cui l’Art. 9 e con le quote sociali non rimborsate ai soci receduti.
c) da eventuali riserve straordinarie.
d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di futuri oneri.
e) da qualunque contributo o liberalità prevenuta all’Associazione.

art. 7

La quota sociale sottoscritta, sarà versata nei modi e nei termini da stabilirsi dall’assemblea.
La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l’esistenza dell’Associazione.

art. 8

Le quote sociali non possono essere cedute senza l’autorizzazione dell’Assemblea.

art. 9

L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Esecutivo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario.
Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati all’esercizio sociale dell’anno successivo.

ORGANI SOCIALI

art. 10

a) Assemblea
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Esecutivo almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio.
Spetta inoltre all’assemblea ordinaria:
a) l’elezione del presidente del Consiglio Esecutivo
b) l’elezione del Collegio Sindacale
c) l’approvazione degli eventuali regolamenti interni.

art. 11

Il Consiglio Esecutivo potrà convocare l’Assemblea, anche fuori dalla sede sociale, quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.
La convocazione dell’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà fatta a mezzo di avviso, da affiggere all’albo della bacheca presso la sede dell’Associazione.

art.12

L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l’oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza all’interno dell’organo Direttivo; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Quando l’Esecutivo delibera sul cambiamento degli scopi sociali, sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello stato, ha l’obbligo di comunicarlo in Assemblea alla maggioranza dei Soci.